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Immagine di alluvioneL'Ordinanza di protezione civile è uno strumento tipico della gestione d'emergenza. Da non confondersi con gli atti autoritativi emanati dai sindaci per motivi di urgenza, anche se con essi conserva molti tratti familiarie di analogia, è anch'essa è un atto amministrativo.
Il suo utilizzo è previsto già con la prima normativa di protezione civile (vd. Legge 996/79), in capo al Commissario Straordinario, che può farne un uso potentemente discrezionale anche se a ragion veduta.

Con la legge 24.2.1992 n. 225 si provvede poi a meglio disciplinarne la struttura giuridica, presisandone caratteristiche, requisiti e limitazioni. E' l'articolo 5 della legge organica a disciplinare il potere di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Ministro Delegato), il quale, a seguito della dichiarazione di Stato di Emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, può procedere nella gestione degli interventi mediante l'uso di tale potere.

Caratteristiche principali dell'ordinanza sono la temporaneità, la ragionevolezza, il potere ampiamente derogatorio limitatatamente però a singoli provvedimenti normativi da elencarsi preventivamente, e infine l'obbligo di rispettare i principi che concorrono a formare l'ordinamento giuridico.