D.L. 12 novembre 1982, n.829, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali"Stampa
Questo provvedimento, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali", attribuisce al Ministro per la protezione civile, prescindendo dalla dichiarazione di pubblica calamità, poteri straordinari e la possibilità di utilizzare il "Fondo per la protezione civile" per gli interventi di primo soccorso e per quelli necessari alla riattazione degli edifici danneggiati.
Con tale legge, in sostanza, viene attribuita al Ministro la facoltà di adottare provvedimenti di emergenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità dello Stato.
Questa norma è stata ovviamente superata dalla legge 225 con la sua suddivisione degli eventi e la disciplina del potere di ordinanza, e ha ormai un valore storico documentale. Di interesse, il fatto che si ritroverà traccia di un analogo potere speciale e derogatorio per i casi eccezzionali, nelle funzioni attribuite al Capo del Dipartimento all'articolo 3 della legge 286/02.
In allegato il decreto assieme alla sua legge di conversione, la legge 23 dicembre 1982, n.938.







