D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attribuzione di deleghe e funzioni amministrative dello Stato"Stampa
Si tratta del predecessore del più noto Bassanini. Il testo ha ormai un valore quasi esclusivamente storico, ma appare interessante comprendere come tutta la normazione relativa a una protezione civile concepita come attività di soccorso, si sia succeduta seguendo questo percorso, fino a comprendere la stessa 225. La ripartizione delle funzioni amministrative all'epoca non poteva non tener conto di un sistenma regionale ancora in fase di organizzazione.
Lo Stato tendeva dunque a trattenere a sé compiti diparticolare complessità e delicatezza come il soccorso in caso di catastrofe.
Articolo 24
"Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi."
L'ultimo comma sembra una specie di preannuncio dell'operazione "boot people" che la nostra Marina Militare condurrà solo due anni nel mar della Cina, con Zamberletti a capo della spedizione.







