D.lgs 30 luglio 1999 n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15.3.1997 n. 159Stampa


Questo Decreto Legislativo, anch'esso discendente dalla legge delega "Bassanini", documenta più che altro una fase storica, complessa e difficile, della protezione civile italiana: il periodo della "Agenzia Nazionale".

Sui motivi ideologici che portarono al concepimento di quel tipo di soluzione organizzativa non occorre poi dilungarsi troppo: un modello americaneggiante non sufficientemente indagato; un annoso e devastante conflitto di attribuzioni tra i due coesistenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno con la storica difficoltà del Corpo Nazionale a sentirsi pienamente integrato nel Servizio Nazionale della Protezione Civile quantunque di esso componente fondamentale... portarono il Governo dell'epoca a teorizzare un cambiamento forse troppo repentino e poco meditato. La vicenda, come poi, si è potuto osservare, è finita male.

L'Agenzia, ancora in fasce, mentre si stavano ancora cambiando i modelli della carta intestata, venne cancellata da un pragmatico ritorno alle antiche scale da parte della Presidenza del Consiglio, che con il D.L. 7 settembre 2001 n. 343 riorganizzò una "coabitazione" fra Presidenza e Ministero degli Interni, per poi definitivamente accantonarla con il D.L. 30 luglio 2005 n. 90, recuperando pienamente l'originaria impostazione voluta dalla 225: il coordinamento della protezione civile torna ad essere affidato al Presidente del Consiglio, ed una eventuale delega può essere affidata a un Ministro di coordinamento, il quale non deve essere necessariamente il Ministro dell'Interno.


Osservando la parte del Decreto Legislativo che disciplina la nascita dell'Agenzia, appaiono significative le disposizioni con cui si facevano scomparire alcuni articoli della 225. Con la nascita dell'Agenzia, infatti, della vecchia legge organica venivano abrogati - l'articolo 1, che definiva il "servizio nazionale" e individuava le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio: forse la più grave cancellazione soprattutto sul piano ideale per la perdita del concetto di "servizio nazionale". - l'articolo 4 che richiedeva al Presidente soprattutto l'emanazione di atti di indirizzo e orientamento a favore del volontariato. - l'articolo 7, che istituiva e collocava la Commissione Grandi Rischi e il Comitato Operativo presso il DPC. In più, veniva abolito il Consiglio Nazionale della Protezione Civile previsto all'articolo 8 della 225. Ma il vero mostro giuridico si trova agli articoli 79 e 80 del D.lgs, ed è costituito dalla più che ridondante previsione di un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che dipende ordinariamente dal Ministero dell'Interno ma dipende "funzionalmente" dall'Agenzia per le attività di protezione civile: una Agenzia che però è ordinariamente sotto il potere di indirizzo e di vigilanza del Ministero dell'Interno medesimo. Una ben inutile norma, un distinguo pittoresco che era solo il frutto di un penoso compromesso ideologico fra operatori, classe dirigente e sindacati. A spazzare via tutto, e a ripristinare il vecchio impianto della legge 225 con le funzioni presidenziali di coordinamento, ci penserà l'articolo 1 del D.L. 7 settembre 2001 n.343, convertito nella legge 401/01, che del D.lgs 300/99 abrogherà tutti gli articoli riguardanti l'Agenzia. Parce sepulto.