Una nuova Società di Stato.Stampa
Gen. Luigi Manfredi- Vice Presidente Ispro
Le feste di fine anno 2009 ci hanno regalato una significativa modifica al sistema di protezione civile nazionale: è stata costituita una Società per azioni per gestire le attività statali della protezione civile (Art.16 del DL n.195 del 30.12.2009). Come sempre succede in questo periodo, il provvedimento, inserito in un più ampio decreto “omnibus”, è passato abbastanza in sordina. A pensar male si fa peccato ma sorge il dubbio che la scelta di tempo non sia casuale. C’è una motivazione in più per analizzarlo criticamente da vicino.
Purtroppo si tratta ancora una volta di un esempio di decretazione d'urgenza a spizzichi e bocconi, in una materia dove sarebbe invece necessaria una revisione legislativa ponderata. Perché? Perché, in primo luogo, persiste l’incostituzionalità delle legge base della protezione civile (Legge n. 225 del 1992), riconosciuta anche dal Dipartimento della protezione civile che suggerisce, non un adeguamento della stessa, bensì una sua curiosa “reinterpretazione innovativa” (Circolare n. 5114 del 2002 ).
In secondo luogo, perché accanto alla reinterpretazione innovativa, si adotta ormai da anni la tecnica di emanare leggine parziali, per tamponare qualche falla nel sistema oppure per accontentare qualche aspirazione di potere. Ciò ha portato ad una pericolosa sovrapposizione delle norme. Si creano così ampie zone di indeterminatezza o addirittura di contrasto nei compiti ai vari livelli (Stato, Prefetture, Regioni, Province e Comuni).
Anche questo è riconosciuto implicitamente dal Dipartimento che suggerisce il principio collaborativo basato su accordi, raccordi e intese (vis citata Circolare). Soluzione affascinante ma pericolosa perché proprio in emergenza la chiarezza dei compiti è essenziale e perché non aiuta certo ad accrescere l’autonomia e la responsabilità delle Regioni, delle Province e dei Comuni, i quali rimangono tuttora felicemente ancorati al consolidato principio che ci deve pensare lo Stato.
La costituzione della Società per azioni è l’ultimo prodotto di questo modo di fare le leggi. Il decreto non chiarisce in modo convincente l'opportunità della creazione della Società figlia del Dipartimento, limitandosi ad enunciare vagamente che gli scopi sono quelli di " garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile".
Le finalità, così espresse, lasciano perplessi. In linea di principio parrebbe, infatti, logico ritenere che gli interventi gestiti direttamente dal Dipartimento (facendo astrazione dalla loro legittimità costituzionale) siano più tempestivi ed economici, potendo il Dipartimento, soprattutto in stato di emergenza, disporre gli interventi direttamente e senza intermediari. Il dubbio è spontaneo: forse che gli interventi finora realizzati dal Dipartimento non sono stati
sufficientemente economici e tempestivi?
La Società, dice il decreto, dovrebbe assumere la responsabilità dello "svolgimento delle funzioni strumentali del Dipartimento". Il decreto non precisa esattamente queste funzioni, ma si limita a ricordare che esse comprendono “anche” la gestione della flotta aerea, delle risorse tecnologiche e, inoltre, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l’acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientali e, infine, quelli relativi ai grandi eventi.
Evidentemente vale il solito principio: meno si precisa più si ha libertà d’azione! La disposizione, comunque, contraddice palesemente il dettato costituzionale che riserverebbe sostanzialmente le attività operative alle Regioni. Ma non solo, essa mette in evidenza l’attenzione del legislatore soprattutto per tre attività: gestire la flotta aerea, gestire i lavori con tutto ciò che la cosa implica, appalti (o meglio non appalti) compresi, e gestire i grandi eventi.
Mantenere allo Stato la gestione della flotta aerea antincendio è indubbiamente logico e condivisibile, per ragioni di razionalizzazione degli interventi sull'intero territorio nazionale. Allora, però, non si giustifica il permanere di due flotte aeree (quella del Dipartimento e quella del Corpo forestale dello Stato) che sarebbe stato invece opportuno concentrare sotto un'unica autorità; forse perché non si vuole toccare interessi di “lobbies” che non si ha la forza di intaccare?
A proposito della gestione dei lavori e delle sue implicazioni giuridicofinanziarie, il decreto precisa "l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Perché prevalente e non esclusiva? Non ci vuole molta fantasia per arguire che si voglia in sostanza creare un Organismo con il quale la Presidenza del Consiglio possa intervenire, economicamente e con procedure in deroga, ovunque abbia un qualche interesse politico-economico. Permane poi la commistione tra “Protezione civile” e “Grandi eventi”. I grandi
eventi però non hanno nulla a che vedere con una catastrofe; sono prevedibili e uno Stato efficiente dovrebbe essere in grado di affrontarli senza ricorrere a procedimenti d'emergenza.
La creazione della Società dovrebbe snellire e semplificare l'attività del Dipartimento, come ricorda lo stesso decreto, ma anche questo aspetto appare vago, perché il decreto non configura sufficientemente le due strutture.
Per la Società si rimanda ad un altro decreto da emanare ma nulla è stabilito per il Dipartimento: rimarrà la struttura attuale oppure si contrarrà, come esigerebbe la devoluzione delle attività strumentali alla costituenda Società?
Nel decreto non c'è traccia di questo proposito.
Manca, inoltre, se non un tetto, almeno un criterio sull'organico che dovrà avere la costituenda Società, limitandosi il decreto ad agevolare il transito, a parità di condizioni, del personale dal Dipartimento alla Società e a demandare ad altro decreto la "definizione dello statuto e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica".
Come per ogni Società per azioni, sarà, quindi, "ad libitum" del Consiglio di Amministrazione definire l'organico e cooptare personale anche esterno alla Pubblica Amministrazione, a dispetto delle norme per accedere alla Pubblica Amministrazione appunto (concorsi, graduatorie di merito e quant'altro)?
Lascia, altresì, perplessi la possibilità di "consentire la delega dei poteri dell'Organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri". Sembra di potervi leggere che la Società opererà praticamente in completa autonomia, pur secondo le direttive del Dipartimento. Avremo un Organo in più nella catena operativa della Protezione civile, quando sarebbe opportuno semplificarla?
Avremo un maggiore impegno di denaro pubblico? La dotazione finanziaria della costituenda Società appare definita in maniera rudimentale e inadeguata. Con un milione di euro non si fa oggi molta strada né si costituisce una Società con le ambizioni operative e gestionale di attività ed eventi complessi, come sembra dover affrontare il nuovo Organismo. Si ha l'impressione che si voglia partire in sordina per non spaventare gli esperti e l'opinione pubblica, riservandosi di alimentare successivamente, anno per anno, la Società a
somiglianza dei carrozzoni statali mangiasoldi di buona memoria. La Corte dei conti avrà qualcosa da dire?
Ho annotato le prime impressioni che la costituenda nuova Società statale suscita. Un giudizio più approfondito potrà però essere dato solo quando saranno noti i provvedimenti attuativi del decreto, le conseguenti determinazioni di bilancio e gli organici della Società e del Dipartimento che rimane in vita.
Un quesito di fondo è però fin d’ora giustificato. Se proprio si voleva dare una maggiore autonomia ad un Organo statale che si occupa e si preoccupa di protezione civile, materia nella quale, come in guerra fa premio la rapidità delle decisioni, non sarebbe stata migliore la formula "Agenzia", istituzione tentata alla fine degli anni '90?
Un simile Istituto avrebbe avuto indubitabili vantaggi rispetto alla formula "Società per azioni", sia in termini di prontezza operativa sia in materia di gestione fondi e sia in tema di controllo da parte della Presidenza del Consiglio.







