Videosorveglianza negli edifici. Cosa c’è da sapere per non violare la privacy altrui.

Introduzione, Gdpr, Garante Privacy.

Viviamo in un mondo in continua espansione, ogni giorno il progresso dona nuovi ambiti da disciplinare. Dunque nuove regole da rispettare, per non incorrere in sanzioni. Ogni persona, fisica o giuridica, deve fare il massimo per essere sempre informata e in regola.
Con l’ avvento della tecnologia e rispettivo sviluppo, la privacy è diventata argomento fondamentale della vita di tutti i giorni.

Video sorveglianza negli edifici pubblici e privacy, sono argomenti complementari. Ogni montaggio di telecamere in luoghi accessibili a tutti, deve rispettare determinati regolamenti. E’ quindi importantissimo non violare la privacy delle persone.
Questo fondamentale argomento è ligio al regolamento UE, GDPR ( general data protection, regulation), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4/05/2016, operativo dal 25/05/2018. Tuttavia quanto contenuto nel GDPR, va applicato in base alla normativa del Garante privacy 2010.
Il soggetto pubblico o privato che si occupa dei dati personali, risultanti da video sorveglianza, è pienamente responsabile di ogni azione ( art. 5.2 gdpr).

Videosorveglianza negli edifici.

Innanzitutto è necessario differenziare luoghi pubblici e privati. All’ interno della propria abitazione è possibile montare qualsiasi tipo di telecamera. Dovrà inquadrare solamente il proprio spazio privato . In ambito pubblico vi è una sostanziale differenza.
Come già accennato nel paragrafo precedente il contenuto del gdpr va applicato in base al provvedimento del Garante.
Possiamo inizialmente individuare due aree:

  • inquadratura della telecamera (ciò che la telecamera inquadra, percepisce dal punto in cui è installata.)
  • Cartello ” area video sorvegliata”.

La telecamera dovrà inquadrare esclusivamente gli spazi della proprietà o dell’ esercizio. Ad esempio un macellaio potrà riprendere solamente l’ ingresso del proprio negozio. Le persone che transitano al di fuori di esso non dovranno comparire.

Il provvedimento spiega esaustivamente il fatto che il campo di ripresa, non può spingersi oltre al marciapiede prossimo all’ esercizio.

In corrispondenza della telecamera, prima che si entri nella zona di competenza, va posto il cartello ” area video sorvegliata”. Deve essere visibile ad ogni ora del giorno. Informazioni poco visibili, portano ad inciampare in segnalazioni al garante. Ricordiamo che è previsto il penale in alcuni casi, per coloro che non si attengono alla normativa.

E’ utile consultare l’ articolo 35 gdpr, valutando i rischi derivanti dal trattamento di dati personali. Deve essere interpellato il Garante della privacy qualora si dubiti di ledere diritti altrui.

La video sorveglianza nei luoghi di lavoro è regolata dall’ art 4 legge n° 300 del 20/05/1970, modificato dal recente jobs act. Dl del 14/09/2015. Il controllo a distanza dei lavoratori deve essere mirato ad esigenze organizzative-produttive. Dunque non si possono sfruttare le riprese per controllare il lavoro del dipendente. I lavoratori devono comunque essere informati sulla presenza di eventuali sistemi di sorveglianza.

Per le attività commerciali permane l’ obbligo di inquadrare solamente la propria area di competenza. Recenti modifiche permettono di poter riprendere i dipendenti che agiscono all’ interno del negozio, uffici, ma solo per gli scopi precedentemente elencati. Il cartello che funge da informativa sulla privacy, va posto all’ ingresso. Deve contenere il nome del titolare trattamento immagini e il nome del responsabile.

Nei condomini, come informa l’ articolo 1122- ter, le telecamere possono essere posizionate solamente nei luoghi comuni. Previa approvazione dell’ assemblea condominiale. L’ amministratore di condominio ha l’ obbligo di affiggere il cartello ” area video sorvegliata”.

Le aree private non sono soggette a restrizioni. Però, qualora, vi siano soggetti esterni al nucleo famigliare, devono essere informati e autorizzare il trattamento dati personali.

Conclusioni, rispettare la normativa.

In caso di dubbi, può essere utile visitare il sito Lumi4Innovation.it. Delineerà un quadro preciso e dettagliato in ambito privacy. Per concludere è necessario ribadire che ogni edificio si differenzia in ambito normativo a seconda del proprio utilizzo. Informarsi e aggiornarsi sulla normativa eviterà sanzioni molto salate. La tecnologia avanza e noi dobbiamo seguire il suo passo!