Otto pilastri per una legge sul volontariato di protezione civileStampa
del Generale Luigi Manfredi Vicepresidente Ispro
Le considerazioni esposte rappresentano il punto di vista personale dell'autore
In una collettività come quella occidentale, sempre più tesa al profitto e a un’alta qualità della vita, quindi sostanzialmente egoistica, dove il senso dello Stato lascia a desiderare e dove l’ambito della solidarietà non va in genere oltre i confini della famiglia, il volontariato sociale e di protezione civile è un fenomeno che merita prima di tutto un approfondimento.
In tema di organizzazione generale, esiste il “Regolamento per il volontariato” che disciplina i rapporti tra le associazioni e lo Stato ma non i rapporti tra le stesse e le Regioni o Amministrazioni locali.
Ciò è corretto trattandosi di un regolamento a livello nazionale, ma è indubbio che sarebbe auspicabile una legge quadro che disciplini compiutamente diritti e doveri dei volontari di protezione civile, a tutti i livelli, al fine di favorirne l’associazionismo, il reclutamento, la formazione, l’impiego e le garanzie giuridiche e assicurative. Del resto, in molti settori le procedure adottate sono state già modificate rispetto a
quanto prescrive il regolamento.
Quali sono allora gli aspetti che dovrebbero essere meglio definiti e disciplinati?
A mio parere sono essenzialmente otto i pilastri di una futura auspicabile legge sul volontariato di protezione civile.
Il primo pilastro dovrebbe essere un quadro di riferimento chiaro e inequivocabile che definisca non solo che cosa sia il volontario di protezione civile, ma anche ne semplifichi le varie possibili forme di aggregazione.
Il secondo pilastro riguarda l’utilizzazione stessa del volontariato. Non è infrequente, infatti, che i volontari non sappiano a chi riferirsi, siano costretti a scegliersi gli obiettivi d’intervento, siano sovrabbondanti o carenti per difetto di direttive.
Il terzo pilastro dovrebbe essere una radicale revisione migliorativa delle garanzie per il volontario.
Il quarto pilastro è la formazione del volontario, che dovrebbe essere posta all’attenzione dello Stato e delle Regioni con un’elevata priorità.
Un quinto pilastro importante riguarda le dotazioni tecniche, se si considera che oggi si ottengono risultati soddisfacenti nell’organizzazione dei soccorsi soltanto se si dispone di idoneo equipaggiamento e di valide e moderne attrezzature, che non solo sono scarse ma altresì lasciate alla discrezione delle singole associazioni.
Un sesto pilastro, sul quale è necessario fondare la legge, riguarda i rimborsi alle
associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di protezione civile e i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori. Anche in questo campo i ritardi sono eccessivi e le procedure defatiganti.
Un settimo pilastro dovrebbe concernere la rivalutazione della rappresentatività delle associazioni nell’ambito delle strutture istituzionali di protezione civile. Il problema si pone a livello centrale, ove opera il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, ma anche a livello regionale.
Infine un ultimo pilastro, l’ottavo, della nuova legge dovrebbe ridisegnare ìl rapporto stesso tra Pubblica Amministrazione e Volontariato, che non può continuare a essere attivato soltanto in occasione delle emergenze.
In allegato l'articolo completo.







