Legge 8 dicembre 1970, n. 996 - Norme sul soccorso e l'assistenza in caso di calamità. Protezione civileStampa
E' considerata la prima legge che riporta nel titolo il termine "protezione civile". Sul piano formale ciò non corrisponde al vero. In effetti già un vecchissimo DPCM del 1956 si occupava - anche nel titolo- di costituire un Comitato Interministeriale per la protezione civile. La 996 del 1970, di cui fu relatore Giuseppe Zamberletti, è però certamente la prima legge in cui il legislatore parla compiutamente dell'esigenza di garantire una attività generale di tutela della popolazione dai diversi tipi di rischio. In precedenza, si erano registrati solo saltuari tentativi di produrre una legge sulla difesa civile, ma la situazione politica complessa dell'epoca aveva impedito ai disegni di legge di traguardare felicemente l'arrivo con la promulgazione.
Sul piano ideologico, occore riconoscere che si tratta di una legge che ancora tende a ridurre la protezione civile ad una attività efficace di soccorso pubblico, cioè di attività da porre in essere solo "dopo" un disastro: prova ne sia che più di metà della legge è composta da norme dedicate all'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I concetti di previsione e prevenzione non avevano ancora conquistato all'epoca lo spazio necessario.
Fra le cose rilevanti, la legge 996 introduce il concetto di dichiarazione di calamità che in seguito verrà sviluppato nel giuridicamente più complesso concetto di "Stato di emergenza" della 225/92.
Inoltre prevede la figura del Commissario Straordinario, che viene nominato dal Governo per la gestione delle attività soccorso: saranno nominati ai sensi della 996 i due commissariati del terremoto del Friuli e di quello della Campania Basilicata.
Tra le figure alle quali è assegnata una competenza diretta in materia di protezione civile si staglia senz'altro il Ministro dell'Interno, che opera soprattutto attraverso il Corpo Nazionale. Il Commissario di Governo, nell'ottica della competenza statale, si preoccupa di organizzare le risorse e le abilità poste all'interno della regione e degli enti locali, soprattutto per assicurare risposte in campo sanitario e della viabilità.
La legge rinvia poi, per la sua compiuta esecuzione, ad un regolamento da emanarsi entro un anno dall'approvazione della legge. Se ne parlerà solo dopo undici anni e un paio di gravi terremoti.







