Le competenze in materia di protezione civileStampa
“CHI FA CHE COSA IN PROTEZIONE CIVILE”[1]
Nel vasto panorama degli argomenti che caratterizzano un modello di protezione civile il più importante è senza dubbio quello delle competenze, in altri termini la definizione di chi deve fare che cosa. prima, durante e dopo le emergenze.
Come in guerra, una chiara definizione delle attribuzioni è fondamentale, anche se il ricorso sistematico al commissariamento può sembrare il toccasana che risolve le incertezze.Parto ovviamente dalla Costituzione che, modificata nel 2001, classifica la protezione civile come materia concorrente, per la quale cioè le competenze sono suddivise tra lo Stato e le Regioni, norma non così facile da applicare, soprattutto se si tiene conto che la normativa attuale, a livello nazionale non è stata sostanzialmente rivista per adeguarla al dettato costituzionale e si è consolidata in maniera difforme, senza precisare univocamente le linee direttrici del sistema, tanto meno i criteri ai quali dovrebbero attenersi le regioni e, infine, con una pericolosa sovrapposizione di responsabilità e di compiti. Anche a livello regionale la normativa è estremamente difforme da regione a regione,sia perché redatta per alcune regioni prima del mutamento costituzionale sia perché definita in carenza di direttive comuni emanate dallo Stato, come vorrebbe appunto la Costituzione e considerata altresì la ben nota deprecabile abitudine di fare le leggi con la tecnica del taglia e incolla e non sempre sopprimendo esplicitamente le norme precedenti in contrasto. Talvolta è stato fatto ricorso alla formula magica sono soppresse le norme precedenti in contrasto con la presente. Formula che anche ai più provveduti appare quanto mai vaga, perché spesso la difficoltà consiste proprio nell’individuare le norme in contrasto e si da quindi spazio al pericoloso costume dell’interpretazione delle norme. Se le norme si debbono interpretare, esse non sono evidentemente scritte bene. Ne è la riprova emblematica e in un certo senso paradossale una circolare del 2002 che tende a fare chiarezza, con un pregevole sforzo di interpretazione delle norme in vigore ([2]).
A mio avviso, secondo
In conclusione, alcune domande sorgono spontanee: sono sbagliate o equivoche la Costituzione e le leggi ordinarie vigenti o sono errate la loro interpretazione e la loro pratica applicazione e, inoltre, ci vuole più Stato oppure più Regione in protezione civile?
In ogni caso appare evidente dall’analisi che per la protezione civile sarebbe opportuno rivedere organicamente l’intera legislazione, precisando le formulazioni, eliminando le sovrapposizioni, assegnando compiti differenziati, aiutando le regioni ad organizzarsi per onorare le proprie attribuzioni ed evitando laddove non necessario il ricorso all’intesa.
Il saggio non termina peraltro con una proposta organica di configurazione di una nuova legge, perché gli argomenti che è necessario affrontare preventivamente non sono solo le competenze ma anche altri, come la definizione delle finalità generali, la tipologia dei rischi, le fasi e le attività di protezione civile, le forze (in particolare il volontariato) e i mezzi, la formazione e l’informazione, la collaborazione internazionale (in particolare europea), le procedure e gli aspetti finanziari.
Mi ripropongo di proseguire nell’indagine sui singoli argomenti in prossimi interventi su questo sito, con lo scopo di attivare in merito la discussione e l’approfondimento critico in armonia con gli scopi istituzionali di ISPRO.
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