Fu vera gloria? Protezione civile e sicurezza urbana.Stampa
Il decreto legge 92/08, meglio conosciuto con il nome di "pacchetto sicurezza", recentemente approvato dal Parlamento, contiene alcune novità che il mondo della protezione civile non può ignorare e di cui occorre prendere atto.
Chi ha dimestichezza con il tema delle autonomie locali, si ricorderà come il ruolo dei sindaci in materia di protezione della popolazione fosse stato notevolmente potenziato dall'avvento del Testo Unico degli EE.LL. del 2000, il quale, mentre rafforzava il potere sindacale di ordinanza urgente per motivi di pubblica incolumità, contemporaneamente abrogava un corrispondente potere previsto per il Prefetto dalla preesistente normativa. Per l'autonomia dei sindaci - autorità comunali di protezione civile, e - di riflesso- per gli Enti Locali nel loro complesso, si trattò di un indubbio successo e allo stesso tempo di un nuovo impegno di responsabilità. Per lo Stato e i suoi rappresentanti locali, i Prefetti, sembrò invece trattarsi di una specie di educato passo indietro sul piano del potere di intervento e dunque anche della rappresentatività territoriale. I sindaci si sono indubbiamente incoraggiati, e forse grazie a questa nuova forza interiore, questa nuova consapevolezza della propria capacità di interpreti del bisogno di sicurezza dei cittadini, si sono convinti a pressare il Governo per ottenere nuova e maggior forza anche nel delicati aspetti dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana.
L'ANCI ha ovviamente fatto da cassa di risonanza a questa legittima aspirazione, richiedendo allo Stato una nuova prova di disponibilità in direzione del decentramento e della sussidiarietà. Con una rapidità ammirevole, il mondo della autonomie è stato presto accontentato da uno Stato apparso persino troppo disponibile e remissivo su questa ulteriore trincea del Titolo V che i comuni hanno inteso conquistare per rafforzare il proprio consenso. Il decreto 92/08 sulla sicurezza è andato così ad incidere, modificandolo, sull'articolo 54 del T.U.E.L. (D.lgs 267/00) che dispone in ordine alle funzioni del sindaco quale Ufficiale di Governo, cioè nell'esercizio di quella parte dei poteri che sono attribuiti ai sindaci direttamente dallo Stato e non dalla rappresentanza delle comunità locali che li hanno eletti. Se si va a raffrontare l'articolo 54 modificato con quello preesistente, tuttavia, è lecita quelche riserva intorno alla "quantità" e alla "qualità" dell'autonomia con la quale i sindaci escono dalla riformulazione dell'articolo.
Ad esempio, da ora in poi gli atti "contingibili ed urgenti" che il sindaco adottava per motivi di minaccia alla incolumità dei cittadini, adesso assimilati dal D.L. a quelli nuovi in materia di sicurezza urbana, debbono essere "preventivamente" e non più "semplicemente" comunicati al Prefetto; il preesistente termine "incolumità dei cittadini", diventa ora "incolumità pubblica e sicurezza urbana"; a disciplinare l'intero ambito di applicazione del nuovo potere di ordinanza dei sindaci, e a definire cosa si debba intendere per incolumità pubblica, è chiamato adesso il Ministro dell'Interno con proprio Decreto, e non viene più lasciato campo libero alla "intensa discrezionalità" con cui i sindaci adottavano prima i propri atti urgenti.
Vi è inoltre una ulteriore, enorme novità: nelle stesse materie affidate alla tutela del sindaco, il Prefetto ha da ora in poi la possibilità di intervenire con proprio provvedimento, e non solo nei casi di inadempienza come avveniva nella previgente disciplina.
La domanda che sorge spontanea è: potrà ciò schiudere la porta a una nuova dicotomia decisionale tra le due figure istituzionali (prefetto e sindaco) su una stessa materia? A questo si aggiunga che con la modifica, al Ministro dell'Interno è stato affidato il compito di adottare atti di indirizzo per disciplinare compiutamente le funzioni previste in capo al sindaco dall'articolo rinovellato. Dunque, appare abbastanza evidente che apportando al Testo Unico degli Enti Locali le novità normative legate al nuovo campo di applicazione della "sicurezza urbana" richieste dai sindaci, lo Stato non si è accontentato di "aggiungere" competenze e poteri: se da una parte è stato apparentemente potenziato il ruolo del sindaco quale "gendarme" e "sorvegliante" della comunità, dall'altra sembra però esser stato travolto e trascinato nei gorghi della dipendenza gerarchica del Sindaco nei confronti dello Stato anche quel principio della "incolumità dei cittadini", che fino ad oggi costituiva il principale baluardo dell'autonomo potere di intervento del primo cittadino. Un primo cittadino che fino ad oggi abbiamo considerato a buon diritto il primo protettore della popolazione e che, con la nuova norma, protettore resterà di certo. Ma sul fatto che conservi la prima piazza, dopo aver letto il DL sulla sicurezza, è lecito nutrire qualche dubbio. Che si sia avverato il vecchio adagio, per cui il padrone - Stato, alla fine, ha legato l'asino-Comune dove lui stesso voleva?







